Differenza tra bici elettrica e bici a pedalata assistita (pedelec)

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C’è più di una differenza tra bici elettrica e bici a pedalata assistita (pedelec) anche se sono in molti ad usare erroneamente il termine e-bike per riferirsi ad entrambe le tipologie di mezzo.

Quindi, per fare chiarezza prima di iniziare le ricerche e fare un acquisto all’interno di un portale per vendere bici usate online, ti consigliamo di capire in cosa consistono tali diversità e di raccogliere le informazioni che ti aiuteranno a scegliere il modello più giusto.

Di sicuro, anche tu vedi questo mezzo come una soluzione ecologica, efficiente nel percorrere lunghe distanze ed economicamente conveniente per gli spostamenti quotidiani e per le gite fuori porta in città, in campagna o in montagna, ma c’è di più.

Ed è per questo che chiariremo subito come funzionano queste due tipologie di biciclette per poi passare più nel dettaglio alla differenza tra bici elettrica e bici a pedalata assistita e all’analisi della normativa vigente.

Come funziona una bici elettrica

La bici elettrica è una particolare tipologia di mezzo che funziona grazie a un motore elettrico autonomo alimentato da una batteria ricaricabile e la sua unicità sta nel fatto che tale dispositivo funziona indipendentemente dal fatto che il ciclista in sella pedali.

In altre parole, ciò significa che puoi usare la bici elettrica per arrivare a destinazione senza dover far fatica (a differenza della bici a pedalata assistita, come vedremo tra poco) come anche scegliere di pedalare mentre il motore è in uso, se ne hai voglia.

Un’altra caratteristica degna di nota di questo mezzo è la possibilità di personalizzare l’assistenza del motore quindi di cambiare – in modo automatico e/o manuale, in base al modello – l’impostazione di potenza erogata in funzione della velocità desiderata e della pendenza della strada che si sta percorrendo.

Ad oggi, le bici elettriche sono considerate biciclette – quindi non devono né essere immatricolate né essere assicurate né serve la patente per usarle perché non sono ciclomotori – solo quando la velocità massima non supera i 25 km/h (una volta raggiunto
tale limite, il motore smette di funzionare).

Come funziona una bici a pedalata assistita (pedelec)

Una bici a pedalata assistita è molto più simile a una bicicletta perché il motore non funziona in modo autonomo ma si accende – quindi fornisce quella che in gergo si chiama ‘assistenza’ – solo quando il ciclista in sella pedala per poi spegnersi quando smette di farlo.
Anche in questo caso la batteria è ricaricabile e si può scegliere l’impostazione di potenza – quindi il livello di assistenza – in base alle esigenze del momento e questa funzione può essere solo manuale oppure automatica in base al modello di pedelec.

Come per le biciclette totalmente elettriche, la velocità massima consentita per legge è di 25 km/h e al superamento di tale soglia l’erogazione di energia si interrompe costringendo il ciclista in sella a continuare a pedalare con le proprie forze per continuare a procedere verso la destinazione.

Infine, le bici a pedalata assistita sono sempre classificate dalla normativa come biciclette perché il motore – che, ripetiamo, si attiva solo con la pedalata – fornisce una potenza limitata che non supera i 250 watt.

Bici elettrica e pedalata assistita: tutte le differenze

Per riassumere, la principale differenza tra bici elettrica e bici a pedalata assistita (o a pedalata assistita elettricamente, nota anche come pedelec) è da ricondursi alla modalità di funzionamento del motore, in entrambi i casi alimentato da una batteria ricaricabile.

In breve: nella bicicletta totalmente elettrica non è necessario pedalare (proprio come avviene quando si guida un ciclomotore, per capirci) mentre nella bicicletta a pedalata assistita bisogna pedalare per attivare il motore e far sì che continui a erogare potenza.

Se con la prima soluzione è, quindi, possibile evitare del tutto di fare fatica (e magari di arrivare sudati e con la camicia bagnata in ufficio), con la seconda si farà sempre esercizio fisico anche se lo sforzo sarà minore grazie al motore che rende più facile e meno impegnativa la pedalata.

Ma non finisce qui. Infatti, oltre alle modalità di funzionamento del motore e di erogazione della potenza, altre differenze tra bici elettrica e bici a pedalata assistita da tenere in considerazione prima di comprare da un portale per vendere bici o in un negozio sono:

  • Il prezzo: per la tecnologia, i componenti e i materiali in genere le bici elettriche costano più delle bici a pedalata assistita;
  • Le performance: velocità e potenza (ma non solo) dovrebbero sempre essere messe in relazione con le tue effettive esigenze di utilizzo;
  • Il peso: dato il peso della batteria e del motore, c’è da aspettarsi che le bici elettriche pesino più delle bici a pedalata assistita;
  • L’autonomia: le bici a pedalata assistita percorrono più chilometri con un ciclo di ricarica rispetto alle bici totalmente elettriche (la cui autonomia è proporzionale alla potenza del motore e alla capacità della batteria oltre che al tipo di utilizzo).

Cosa dice la normativa

L’Articolo 50 del Codice della Strada (e analogamente il Parlamento europeo con la direttiva 2002/24) definisce i velocipedi – categoria nella quale rientrano anche la bicicletta tradizionale e la bici a pedalata assistita – come:
“Veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Di conseguenza, tutte le due ruote che soddisfano queste caratteristiche sono considerate in tutto e per tutto biciclette e per esse non c’è l’obbligo di immatricolazione, di assicurazione, di targa e di patentino. Inoltre, possono correre sulle piste ciclabili.

Per le biciclette elettriche il discorso è, invece, un po’ più delicato e la direttiva 2002/24 emessa dal Parlamento europeo individua due categorie di mezzi ovvero:

  • La categoria L1eA a cui appartengono i cicli a due o tre ruote che sono progettati con la trazione a pedale ed equipaggiati con motore elettrico ausiliario la cui potenza nominale è sempre inferiore a 1000 W e in grado di raggiungere una
    velocità non superiore a 25 km/h (in questo caso la bici elettrica è da considerarsi come una bicicletta);
  • La categoria L1eB a cui appartengono i cicli a due o tre ruote che sono dotati di motore elettrico con potenza nominale continua massima sino a 4000 W e che raggiungono una velocità superiore ai 25 km/h ma inferiore ai 45 km/h (in questo caso la bici elettrica è da considerarsi come un ciclomotore).